IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita'; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente programmi di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135 del 1990 che prevede: a) che siano gradualmente attivati servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate finalizzati a garantire una idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti; b) che il trattamento a domicilio abbia luogo mediante l'impiego del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta la dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso, con la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali; c) che il trattamento a domicilio possa essere attuato anche presso residenze collettive o case alloggio, con il ricorso a personale infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero; Considerato che per l'attivazione dei servizi di cui trattasi, entro il limite massimo di 2100 posti, vengono dalla legge destinati 20 miliardi per l'anno 1990 e 60 miliardi a regime, a partire dall'anno 1991; Atteso che, con deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990, e' stata ripartita tra le regioni e province autonome la disponibilita' relativa all'anno 1990, in ragione del numero dei casi di AIDS registrati a tutto il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo criterio e' stata effettuata anche la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per l'anno 1991; Visto il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 135 del 1990, con il quale si stabilisce che con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano determinati criteri uniformi per l'organizzazione dei servizi di cui trattasi, anche per cio' che attiene agli organici del personale; Tenuto conto degli approfondimenti effettuati, nell'ambito della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, circa i criteri per una adeguata organizzazione che corrisponda, tra l'altro, alle differenti esigenze che si presentano nelle varie realta' locali; Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; In conformita' alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni. Art. 1. Articolazione dei servizi per il trattamento a domicilio 1. La programmazione degli interventi indicati nelle premesse nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, con patologie ad essa corre- late, per i quali sia stata effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente, e' effettuata, da parte delle regioni e prov- ince autonome, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di esperienza ed idoneita' professionale, di un numero di posti per il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficolta' ambientali che non consentano il trattamento a domicilio; b) attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75 per cento dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25 per cento dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento dei posti, alla diretta attivita' assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui e' disposta la dimissione. 2. Il trattamento di cui al comma 1, lettera a), e' attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con piu' rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalita'. 3. Per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevanza potranno essere stipulate convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o case alloggio anche in deroga alle modalita' e condizioni stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), con retta giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate, quando per oggettive difficolta' ambientali risulti impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro privato domicilio.