IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro della sanita';
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  concernente  programmi  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
 Visto  in  particolare  l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135
del 1990 che prevede: a) che siano gradualmente attivati servizi  per
il  trattamento  a  domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate finalizzati a garantire una idonea e qualificata assistenza
nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile
la  dimissione  dall'ospedale  e  la  prosecuzione  delle  occorrenti
terapie  presso  il  domicilio  dei pazienti; b) che il trattamento a
domicilio   abbia   luogo   mediante    l'impiego    del    personale
infermieristico  del  reparto  ospedaliero  da  cui  e'  disposta  la
dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso,  con  la
partecipazione   all'assistenza   del   medico   di   famiglia  e  la
collaborazione, quando possibile, del volontariato  e  del  personale
infermieristico  e  tecnico  dei  servizi  territoriali;  c)  che  il
trattamento a domicilio possa essere attuato anche  presso  residenze
collettive   o   case   alloggio,   con   il   ricorso   a  personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei
responsabili del reparto ospedaliero;
  Considerato che per l'attivazione  dei  servizi  di  cui  trattasi,
entro  il limite massimo di 2100 posti, vengono dalla legge destinati
20 miliardi per l'anno  1990  e  60  miliardi  a  regime,  a  partire
dall'anno 1991;
  Atteso che, con deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990, e' stata
ripartita  tra  le  regioni  e  province  autonome  la disponibilita'
relativa all'anno 1990, in  ragione  del  numero  dei  casi  di  AIDS
registrati  a  tutto  il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo
criterio  e'   stata   effettuata   anche   la   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie per l'anno 1991;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 1 della legge n. 135 del 1990, con il
quale si stabilisce che con atto di  indirizzo  e  coordinamento,  da
emanare  ai  sensi  dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
siano determinati criteri uniformi per l'organizzazione  dei  servizi
di  cui  trattasi,  anche  per  cio'  che  attiene  agli organici del
personale;
  Tenuto conto degli approfondimenti  effettuati,  nell'ambito  della
Commissione  nazionale per la lotta all'AIDS, circa i criteri per una
adeguata organizzazione che corrisponda, tra l'altro, alle differenti
esigenze che si presentano nelle varie realta' locali;
  Visto l'art. 5, secondo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833;
  Sentito  il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio
1991;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13;
  In  conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  seguente  atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni.
                               Art. 1.
      Articolazione dei servizi per il trattamento a domicilio
  1. La programmazione degli interventi indicati nelle  premesse  nei
confronti  dei soggetti affetti da AIDS, con patologie ad essa corre-
late, per i quali sia stata effettuata la notifica del  caso  secondo
la  normativa  vigente, e' effettuata, da parte delle regioni e prov-
ince autonome, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
    a) attivazione presso residenze collettive o case  alloggio,  che
siano  dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti
di esperienza ed idoneita' professionale, di un numero di  posti  per
il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari
al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare
quando   sussistano   condizioni   di   inadeguatezza  e  difficolta'
ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;
    b) attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75 per
cento dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo  per  il  25
per  cento  dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e
con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per  cento  dei
posti, alla diretta attivita' assistenziale del personale del reparto
ospedaliero da cui e' disposta la dimissione.
  2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1,  lettera a), e' attuato
prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con  piu'
rilevanti   limitazioni   dell'autosufficienza  o  in  condizioni  di
terminalita'.
  3. Per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di
minore  rilevanza  potranno  essere  stipulate  convenzioni  ai  fini
dell'assistenza  presso residenze collettive o case alloggio anche in
deroga alle modalita' e condizioni stabilite ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera a), con retta giornaliera commisurata alle effettive
prestazioni  assistenziali  erogate, quando per oggettive difficolta'
ambientali risulti impossibile attuare il  trattamento  assistenziale
presso il loro privato domicilio.